PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al codice di procedura civile).

      1. Il primo comma dell'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Il giudice di pace è competente, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice, per le cause che riguardano controversie il cui valore non supera 16.000 euro».

      2. Il secondo comma dell'articolo 7 del codice di procedura civile è abrogato.
      3. Il primo comma dell'articolo 82 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente».

      4. Il secondo comma dell'articolo 82 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.