1. Il primo comma dell'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Il giudice di pace è competente, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice, per le cause che riguardano controversie il cui valore non supera 16.000 euro».
2. Il secondo comma dell'articolo 7 del codice di procedura civile è abrogato.
3. Il primo comma dell'articolo 82 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente».
4. Il secondo comma dell'articolo 82 del codice di procedura civile è abrogato.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.